SICUREZZA: NOVITA' IN TEMA DI FORMAZIONE E VIGILANZA

Le novità introdotte dal maxiemendamento al Decreto Fisco-Lavoro

16 Febbraio 2022

Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa

Il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), approvato dalla Camera dei Deputati, introduce importanti novità. I principali aggiornamenti riguardano la formazione delle varie figure della sicurezza (nuovo accordo Stato Regioni entro giugno 2022), l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali ed importanti modifiche all’apparato sanzionatorio. 

In particolare nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (si veda elenco riportato), è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva (all’importo delle sanzioni già precedentemente previste) di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Inoltre, l’azienda “sospesa” avrà l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Formazione e addestramento

All’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

La formazione di cui all’art. 37, comma 7-ter fa riferimento al comma 7 dello stesso articolo, che stabilisce che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.

L’art. 37, comma 2, secondo periodo, appena richiamato, stabilisce che: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  • L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

L’importante novità che riguarda la formazione biennale dei preposti, da svolgersi interamente in presenza, secondo il combinato disposto citato sopra, entrerà quindi in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.

Una novità importante è inoltre costituita dal rinnovato comma 5 dell’art. 37, secondo capoverso: “L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Tale specifica disposizione è entrata in invece in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riassumendo: formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, nuovo Accordo Stato-Regioni ad hoc entro il 30 giugno 2022, formazione/aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale per questi ultimi, nuove indicazioni per l’addestramento.

Clicca qui per scaricare l'elenco delle modifiche.

A&P CONSULTING SRL

A&P Consulting è "operatore accreditato per la formazione"; il riconoscimento è stato ottenuto presso la regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n.2412 del 26/10/2011 e decreti attuativi. Il n. di iscrizione all'Albo accreditati per la formazione è il 970.

A&P CONSULTING SRL

La nostra società ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale. Qui è possibile scaricare, in formato PDF, il certificato e la nostra Politica della Qualità

A&P CONSULTING SRL A&P CONSULTING SRL