Un rapido sguardo alle recenti novità in tema di vaccinazione e certificazioni verdi COVID-19
OBBLIGO VACCINALE
A partire dall' 8 gennaio 2022, è stato introdotto l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti SARS-CoV-2 per tutti i cittadini che abbiano compiuto i 50 anni di età (o che li compiranno entro il 15 giugno 2022), salvo controindicazioni di carattere medico; lo stesso obbligo si applica anche a:
- cittadini di altri Stati Membri dell'Unione europea residenti in Italia;
- cittadini stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- cittadini stranieri NON iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Per chi non ottempera all'obbligo è applicata una sanzione di 100,00 euro.L'obbligo vale fino al 15 giugno 2022.
Dal 15 febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori over 50 dovranno possedere ed esibire il cosiddetto Green Pass “rafforzato” (ossia quello ottenuto dopo il ciclo vaccinale o a seguito di guarigione); nel loro caso non sarà più ammesso accedere con green pass ottenuto tramite tampone.
GREEN PASS “BASE” - (vaccinazione/guarigione/tampone)
Dal 1 febbraio 2022 il Green Pass “base” dovrà essere esibito per poter accedere a: pubblici uffici, servizi postali-bancari-finanziari, attività commerciali.
Dal 20 gennaio 2022 il Green Pass “base” invece servirà per accedere ai servizi alla persona (es. parrucchieri, centri estetici, lavanderie) e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti.
GREEN PASS “RAFFORZATO” - (vaccinazione/guarigione)
Dal 10 gennaio 2022 il Green Pass “rafforzato” sarà obbligatorio per:
- accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
- servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
- alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
- sagre, fiere, convegni e congressi,
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
- accesso agli eventi e alle competizioni,
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
- musei e mostre,
- parchi tematici e di divertimento,
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
!!! AGGIORNAMENTO !!! Consulta qui la tabella schematica attività consentite con/senza green pass
VALIDITA' GREEN PASS
Dal 1 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
UTILIZZO MASCHERINE
Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca, è obbligatorio l'uso di mascherina protettiva delle vie respiratorie anche all'aperto (è sufficiente quella chirurgica).
Serve invece la mascherina più protettiva, di tipo FFP2 certificato, e fino al 31 marzo 2022, nei seguenti casi:
- spettacoli aperti al pubblico, sia al chiuso che all'aperto:
- in sale teatrali
- sale da concerto
- sale cinematografiche
- locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati
- eventi e competizioni sportivi al chiuso o all'aperto.
- su tutti i mezzi di trasporto.
QUARANTENA DA CONTATTO CON SOGGETTI STRETTI
Dal 31 dicembre 2021 la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.
Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:
- dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
- in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato - anche presso centri privati - un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.