GREEN PASS - PUBBLICATI I DECRETI E AGGIORNATE LE FAQ

Il Governo fornisce ulteriori indicazioni sui controlli a partire da oggi

15 Ottobre 2021

Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi

I punti salienti ed i primi chiarimenti per l'effettuazione dei controlli sui green pass a partire dal 15 di ottobre, nell'ambito privato:

a) è vietato compilare un registro dove riportare le verifiche eseguite sui green pass; gli unici dati che è possibile raccogliere sono quelli strettamente necessari (gli estremi del lavoratore trovato sul luogo di lavoro senza green pass), per poter fare la comunicazione al Prefetto della violazione (DPCM 17 giugno 2021, art. 13, comma 5 "L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9 -ter ai commi 2 e 5, 9 -quinquies, commi 6 e ss., e 9 -septies commi 6 e ss.");

b) il lavoratore che si presenta all'accesso al luogo di lavoro in assenza di green-pass, può farlo solo se munito di uno dei seguenti documenti che attesti:

  1. l'avvenuta vaccinazione a ciclo completato;
  2. l'avvenuta guarigione con cessazione del periodo di isolamento;
  3. l'effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo;
  4. l'effettuazione di test molecolare (anche salivare) con esito negativo;
  5. idonea certificazione medica di esenzione da campagna vaccinale.

c) nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

d) Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

e) per l'attività di controllo le aziende potranno anche usufruire di procedure informatiche ad-hoc fornite dal Governo (in questo caso i controlli saranno giornalieri).

f) Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

g) Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

h) Trasporto merci, gli autisti che accedono per la consegna della merce, devono essere dotati da green pass, a meno che siano autisti  provenienti dall'estero, non vaccinati o con vaccinazione non riconosciuta (es. vaccino Sputnik); in tal caso essi possono accedere rimanendo però a bordo del mezzo, lasciando al personale dell'azienda le operazioni di carico/scarico della merce. (Ministero Infrastrutture Circolare prot. 37420 del 14.10.2021).

Gli elenchi completi ed aggiornati delle FAQ relative al green pass possono essere consultati sul sito del Governo (www.governo.it) alle pagine dedicate qui e qui.

A&P CONSULTING SRL

A&P Consulting è "operatore accreditato per la formazione"; il riconoscimento è stato ottenuto presso la regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n.2412 del 26/10/2011 e decreti attuativi. Il n. di iscrizione all'Albo accreditati per la formazione è il 970.

A&P CONSULTING SRL

La nostra società ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale. Qui è possibile scaricare, in formato PDF, il certificato e la nostra Politica della Qualità

A&P CONSULTING SRL A&P CONSULTING SRL