Un estratto con le prime indicazioni
Riportiamo di seguito i punti salienti del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che contiene le nuove misure da applicare nel settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre.
SETTORE PRIVATO
- Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato dovrà possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), nel momento in cui accede ai luoghi dove svolge l’attività;
- Lo stesso obbligo vale per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nei luoghi oggetto di tale attività (es. colf, badante, elettricista, ecc.);
- I datori di lavoro, tramite soggetti incaricati con atto formale dell’accertamento, devono definire – sempre entro il 15 ottobre – le modalità operative per le verifiche, anche a campione, da svolgere principalmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; la mancata adozione delle misure organizzative prevede la sanzione da 400 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto al datore di lavoro; stessa sanzione per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi di verifica;
- Il lavoratore sprovvisto di green pass al momento della verifica sarà considerato assente ingiustificato dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari né licenziamento, ma non percepirà retribuzione né altro compenso o emolumento per la durata della assenza, che permane fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- Il lavoratore che risulti sprovvisto di green pass sul luogo di lavoro è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto, il quale riceve gli atti relativi alla violazione da parte dell’incaricato al controllo.
SETTORE PUBBLICO
- Il personale che svolge una attività lavorativa nel settore pubblico dovrà possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), nel momento in cui accede ai luoghi dove svolge l’attività;
- Lo stesso obbligo vale per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, presso le pubbliche amministrazioni oggetto di tale attività (es. elettricista, manutentore, ecc.);
- I datori di lavoro, tramite soggetti incaricati con atto formale dell’accertamento, devono definire – sempre entro il 15 ottobre – le modalità operative per le verifiche, anche a campione, da svolgere principalmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; la mancata adozione delle misure organizzative prevede la sanzione da 400 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto al datore di lavoro; stessa sanzione per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi di verifica;
- Il personale sprovvisto di green pass al momento della verifica sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari né licenziamento, ma non percepirà retribuzione né altro compenso o emolumento per la durata della assenza, che permane fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- Il personale che risulti sprovvisto di green pass sul luogo di lavoro è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto, il quale riceve gli atti relativi alla violazione da parte dell’incaricato al controllo.