ATTESTATI DI FORMAZIONE: RAPPORTO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE

Alcune indicazioni tra istanze legittime e loro accoglimento

16 Febbraio 2023

E' obbligatorio consegnare gli attestati di formazione ai lavoratori?

Sempre più spesso ci viene posto il quesito se l’Azienda sia obbligata o meno a fornire gli attestati di partecipazione dei corsi svolti durante il periodo di subordinazione.
Analizzando quanto contenuto nel Testo Unico Sicurezza, quanto espresso in più occasioni dal Garante della Privacy, quanto contenuto in alcune sentenze e sentito il parere dell’ATS, possiamo inequivocabilmente dire che sia l’Azienda che l’Ente di Formazione, sono tenuti a fornire copia degli attestati di formazione ai dipendenti o ex dipendenti che dovessero farne richiesta.
Qui sotto tutti i passaggi che portano a confermare quanto scritto.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro la formazione dei lavoratori, ponendo in capo al datore di lavoro (o suo delegato) l'obbligo di garantirne l’erogazione, ai sensi dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). L’art. 37 del Testo Unico indica, inoltre, che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma il “libretto formativo del cittadino” non è mai stato realizzato. Qualora lo fosse stato, la formazione senza necessità di attestato, sarebbe “di proprietà” del lavoratore. A conferma di questa tesi il citato art. 37, al comma 12, prevede espressamente che la formazione “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", configurando pertanto come illegittima la richiesta di una partecipazione alla spesa da parte del lavoratore richiedente copia della documentazione attestante la formazione sostenuta dallo stesso. Esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente. Opportuno non equivale ad obbligatorio; pertanto è da considerarsi un "consiglio", cosa, peraltro, anche logica vista la natura giuridica dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni.

L’avvocato Lorenzo Fantini, per lungo tempo dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro afferma che dovrebbe essere scontato che il datore di lavoro - o "in automatico" (dando disposizioni al soggetto formatore in tal senso o provvedendo direttamente, se il corso sia organizzato direttamente dall'azienda come soggetto formatore) o su richiesta del lavoratore - consegni al medesimo gli attestati dei corsi da questi seguiti con successo. Tuttavia esiste un "buco normativo" al riguardo che impedisce sia possibile imporre al datore di lavoro che non intenda consegnare gli attestati di rilasciarli "coattivamente" al lavoratore. C’è, inoltre, una presa di posizione (19 giugno 2000) del Garante per la protezione dei dati personali in cui si precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le formazioni. Qualcuno contesta che, essendo antecedente al D.LGS. 81/08 e successivamente abrogata questa presa di posizione non fosse più attuale. E’, invece, inconfutabile la decisione del Garante della Privacy, che è tuttora cogente, perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono nel 2019 perfino più restrittive di quelle del 2000 e dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal datore di lavoro e/o dall' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale. Infatti l'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l'interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale».

Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso che è prima di tutto un diritto del lavoratore, al lavoratore basterà denunciare l'accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l'Ente di formazione o il datore di lavoro al garante della Privacy, che da tempo ha detto chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l'attestato. L'attestato, inoltre, è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro anche se pagato da questo ultimo. L’acquisto non è sufficiente per rivendicarne la proprietà.

Infine, negare ai lavoratori l'attestato contraddice il punto 8 dell' Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori che recita:

"8. CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta. ... La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ...La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente".
In sostanza l’azienda e/o l’Ente di formazione è tenuta a consegnare l’attestato al lavoratore.

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