LA NUOVA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti
Entra in vigore il “pacchetto sicurezza sul lavoro” annunciato nelle riunioni di incontro tra Governo e rappresentanze sindacali e datoriali dopo il crollo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze e presentato già nello schema di un decreto-legge, il decreto-legge PNRR.
Infatti il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.
Riguardo al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.
Riportiamo quanto presente nel nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).”
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”. Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D. Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.
Rimandando ad altri articoli di approfondimento e commento delle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da eventuali aggiornamenti in merito alle modalità operative per l’ottenimento della patente.